Art. 17 — Esenzioni dall'imposta di bollo
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Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lu- crative di utilita' sociale (ONLUS).".
Testo vigente dal 2 gennaio 1998 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva