Art. 21 — Esenzioni in materia di tributi locali
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I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Testo vigente dal 2 gennaio 1998 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva