Art. 30
Entrata in vigore
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
Testo vigente dal 2 gennaio 1998, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva