Il servizio di riscossione e di tesoreria del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali deve essere disciplinato con apposite norme da stabilirsi dal Comitato nazionale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il servizio predetto puo' essere affidato ad un istituto di credito oppure ad un tesoriere speciale, il quale dovra' prestare idonea cauzione.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art52 · fonte del testo