Si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante:
- a)il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore e obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui e' autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti;
- b)il tempo in cui e' richiesta la presenza del lavoratore sull'autoveicolo per essere pronto a partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di eccedenza, manutenzione e riparazione dell'autoveicolo;
- c)il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore e' comandato a disposizione dell'azienda;
- d)il tempo impiegato in prestazioni accessorie:
- 1)per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il versamento dell'incasso, il controllo dei biglietti ed altri lavori simili;
- 2)per il carico e scarico dei bagagli e delle merci e per la posta;
- e)il tempo dovuto a ritardi giustificati da causa di forza maggiore;
- f)un'aliquota non inferiore al 12 per cento nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilita', ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'art. 7.
Testo vigente dal 15 marzo 1958
