Art. 18Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima

Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca e' stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono cosi' stabiliti:

  • a)Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
  • 1)14 ore in un periodo di 24 ore;
  • 2)72 ore per un periodo di sette giorni; ovvero:
  • b)Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
  • 1)10 ore in un periodo di 24 ore;
  • 2)77 ore per un periodo di sette giorni. Le ore di riposo non possono essere suddivise in piu' di due periodi distinti, di cui uno e' almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.

Testo vigente dal 14 aprile 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66~art18 · fonte su Normattiva