Art. 7 — Riposo giornaliero
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata ((o da regimi di reperibilita')).
Testo vigente dal 22 agosto 2008, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva