Su richiesta del Ministro per l'interno, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' esonerato dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione. Il personale volontario, in servizio da almeno tre mesi, su richiesta del Ministro per l'interno e' esonerato dal richiamo alle armi per istruzioni ed e' dispensato dal richiamo in caso di mobilitazione, qualora abbia compiuto il 30° anno di eta'.

Testo vigente dal 15 giugno 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-05-13;469~art17 · fonte del testo