L'esercizio del gioco del lotto e' riservato allo Stato. Il servizio del lotto e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione.
Testo vigente dal 13 agosto 1982
