Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o piu' numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico e' punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000. Se l'oggetto della riffa e' di valore rilevante ovvero se l'offerta e' clandestina, la pena e' raddoppiata. Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di un terzo se il reato e' commesso a mezzo stampa o radiotelevisione.

Testo vigente dal 13 agosto 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-02;528~art18 · fonte su Normattiva