Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, e' punito con la multa sino a lire 50 milioni. Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta e' punito con la multa sino a L. 1.000.000.

Testo vigente dal 13 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-02;528~art20 · fonte su Normattiva