Ai gestori delle ricevitorie del lotto e' fornita, a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del gioco, in relazione al presunto consumo sino alla cessazione dell'attivita' dei diversi tipi di bollettari, senza alcun obbligo di versamento di somme o di cauzione. Della dotazione ricevuta i gestori devono dar conto in qualunque momento e comunque alla fine di ogni periodo estrazionale. Per le procedure i controlli e le responsabilita' si applicano le norme gia' vigenti in materia, compatibilmente con quanto previsto nel primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 13 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-02;528~art26 · fonte su Normattiva