Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 171 — Applicazione di norme del precedente ordinamento

Per quanto previsto negli articoli 21 e 23 della presente legge in materia, di concorsi per l'accesso alla carriera di concetto e per il conferimento delle promozioni alle qualifiche superiori a quella di cancelliere e segretario di prima classe, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e successive modificazioni, fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro il quale termine devono essere ultimati gli scrutini in corso.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art171 · fonte del testo