Le carriere del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono unificate nelle rispettive graduatorie, ma distinte nelle funzioni di cancelleria e segreteria. Il numero dei funzionari e la suddivisione per qualifiche sono stabiliti dalla tabella A, allegata al presente ordinamento. Il numero dei dattilografi e' stabilito dalla tabella B, allegata al presente ordinamento.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art3 · fonte su Normattiva