Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 53 — Prove scritte - Più sedi - Commissioni di vigilanza

Qualora il numero dei candidati sia rilevante, il Ministro per la grazia e giustizia puo' stabilire con decreto che la prova scritta abbia luogo presso determinate sedi di Corte di appello, raggruppando piu' distretti specificatamente indicati. In tal caso, la vigilanza presso le singole Corte di appello e' affidata ad appositi Comitati, costituiti ciascuno da due magistrati di tribunale, da un cancelliere capo di tribunale e da un segretario capo di Provincia della Repubblica, nominati d'intesa dal presidente e dal procuratore generale della Corte, nonche' da un magistrato di appello addetto al Ministero, che la presiede e riferisce al Ministro. In caso d'impedimento il magistrato designato dal Ministro e' sostituito dal magistrato piu' anziano tra i due designati dai capi della Corte. Le funzioni di segreteria del Comitato sono esercitate da un funzionario di cancelleria designato dal presidente della Corte.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art53 · fonte su Normattiva