Art. 33 — Censura
La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed e' inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entita' che non ledono tuttavia il decoro o la dignita' professionale. La censura e' disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
