Ordinamento della professione di tecnologo alimentare
Art. 38 — Competenza
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritto l'incolpato. Se l'incolpato e' membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma 1, la competenza spetta al consiglio dell'ordine regionale viciniore.
Testo vigente dal 27 gennaio 1994
