La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritto l'incolpato. Se l'incolpato e' membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma 1, la competenza spetta al consiglio dell'ordine regionale viciniore.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art38 · fonte su Normattiva