Il sindaco, quale ufficiale del Governo, e' ufficiale dell'anagrafe. Egli puo' delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.

Testo vigente dal 12 gennaio 1955

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urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1228~art3 · fonte del testo