Il sindaco, quale ufficiale del Governo, e' ufficiale dell'anagrafe. Egli puo' delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.
Testo vigente dal 12 gennaio 1955
