Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato

Art. 52 — Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale della carriera esecutiva

Nella prima attuazione della presente legge, il personale della carriera esecutiva appartenente al ruolo ordinario e' inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui all'annessa tabella B, nello stesso ordine e con la stessa anzianita' del ruolo di provenienza.

Testo vigente dal 20 aprile 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193~art52 · fonte su Normattiva