Art. 35 — Inquadramento nei nuovi ruoli
Il personale attualmente inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle A, B e C quadro 1° allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520, e' inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di cui alle tabelle A, B e D allegate alla presente legge, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.
Testo vigente dal 16 maggio 1964
