Art. 9 — Commissione giudicatrice
[1]La commissione giudicatrice del concorso e' nominata con decreto del procuratore generale della corte d'appello competente per territorio. E' presieduta da un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dallo stesso procuratore generale ed e' composta:
- 1)da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal competente ordine dei medici;
- 2)da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dal Ministro per la sanita';
- 3)da un impiegato del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
- 4)da un impiegato del ruolo medico della carriera direttiva dell'Amministrazione della sanita', designato dal Ministro per la sanita';
- 5)da un medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, addetto ad un istituto situato nella circoscrizione della corte d'appello competente per territorio.
[2]Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio nel distretto della stessa corte d'appello ovvero in un istituto o servizio situato nell'ambito della circoscrizione territoriale del distretto stesso.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
