Art. 21-bisAssistenza all'esterno dei figli minori

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Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di eta' non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili. 3. La misura dell'assistenza all'esterno puo' essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre

Testo vigente dal 23 marzo 2001 al 26 luglio 2018 · versione 48 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art21bis · fonte su Normattiva