Art. 22
Determinazione della remunerazione
La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
Testo vigente dal 10 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva