Art. 35Diritto di reclamo

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I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

  • 1)al direttore dell'istituto, nonche' agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia;
  • 2)al magistrato di sorveglianza;
  • 3)alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
  • 4)al presidente della giunta regionale;
  • 5)al Capo dello Stato.

Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 18 febbraio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art35 · fonte su Normattiva