Art. 35Diritto di reclamo

((I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

  • 1)al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
  • 2)alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
  • 3)al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
  • 4)al presidente della giunta regionale;
  • 5)al magistrato di sorveglianza;
  • 6)al Capo dello Stato.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale.

Testo vigente dal 22 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 82 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art35 · fonte su Normattiva