Art. 39Sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

  • 1)richiamo del direttore;
  • 2)ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
  • 3)esclusione da attivita' ricreative e sportive per non piu' di dieci giorni;
  • 4)isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non piu' di dieci giorni;
  • 5)esclusione dalle attivita' in comune per non piu' di quindici giorni. La sanzione della esclusione dalle attivita' in comune non puo' essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto puo' sopportarla. Il soggetto escluso dalle attivita' in comune e' sottoposto a costante controllo sanitario. L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune e' sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art39 · fonte su Normattiva