Art. 27Attivita' culturali, ricreative e sportive

Negli istituti devono essere favorite e organizzate attivita' culturali, sportive e ricreative e ogni altra attivita' volta alla realizzazione della personalita' dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori ((, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80, quarto comma,)) e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attivita' di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

Testo vigente dal 10 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art27 · fonte su Normattiva