Corte Costituzionale
124La Corte Costituzionale, con sentenza 10 marzo - 18 aprile 2025, n. 52 (in G.U. 1ª s.s. 23/04/2025, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), limitatamente alle parole «e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre»".
Le misure previste dalla legge sull’ordinamento penitenziario in favore delle madri condannate perseguono l’obiettivo di assicurare in via primaria il rapporto del minore con la madre. Il sistema penitenziario offre una tutela avanzata degli interessi del minore la cui madre sia stata condannata e invera, in misura pregnante, i principi della finalità rieducativa e del minimo sacrificio necessario della libertà personale, che devono orientare l’azione del legislatore, dell’amministrazione penitenziaria e del potere giudiziario rispetto all’esecuzione della pena. (Precedenti: S. 30/2025; S. 24/2025; S. 84/2024; S. 219/2023 - mass. 45888; S. 22/2022; S. 17/2017 - mass. 39538; S. 239/2014 - mass. 38138).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, dai Tribunali di sorveglianza di Bologna, in via principale, e di Venezia, dell’art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit., ai sensi del quale la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. La scelta del legislatore di assicurare in via primaria il rapporto del bambino con la madre – nonostante qualche distonia con la tendenza dell’ordinamento a riconoscere l’equivalenza delle figure genitoriali rispetto ai compiti di cura dei figli – non viola gli artt. 30 e 31 Cost. in quanto assicura, comunque, il rapporto del bambino con uno almeno dei genitori. Tale scelta legislativa, attuando in forma avanzata, per le sole madri condannate, i principi costituzionali dell’interesse preminente dei minori, della funzione rieducativa della pena e del minimo sacrificio necessario della libertà personale non determina nemmeno una illegittima discriminazione a danno dei padri condannati né viola il principio dell’uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi: da un lato, infatti, è compito della Repubblica tutelare la maternità, introducendo specifiche previsioni che favoriscano il concreto svolgimento della responsabilità materna nei confronti dei figli; dall’altro, tali misure operano nel piano del rapporto tra genitori e figli e non tra coniugi, non violandone pertanto la parità. Nemmeno risulta leso il divieto, di natura convenzionale, di discriminazione secondo il sesso nel godimento del diritto alla vita familiare né la disposizione censurata pregiudica la funzione rieducativa della pena. Resta, in ogni caso, riservata alla discrezionalità del legislatore la possibilità – non imposta dalle norme costituzionali né convenzionali – di considerare l’opportunità di un’estensione della misura a tutti i detenuti – padri e madri – non socialmente pericolosi, nel quadro di un complessivo bilanciamento tra gli interessi individuali e collettivi coinvolti mentre spetterà, invece, al prudente apprezzamento del giudice di sorveglianza valutare se e in che misura il concetto di “impossibilità” della madre possa essere esteso, in via interpretativa, a situazioni in cui l’eccezionalità del carico connesso ai doveri di cura renda inesigibile che la sola madre vi faccia efficacemente fronte). (Precedenti: S. 179/1993 - mass. 19493; S. 341/1991 - mass. 17465; S. 1/1987 - mass. 4000).
Minori - In genere - Principio dell'interesse preminente del minore - Ricomprensione del diritto a godere di una mutua relazione con ciascun genitore - Limiti - Necessità di bilanciamento con altre esigenze di rilievo costituzionale, ferma restando, per i minori in tenera età, la salvaguardia di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione dell'ordin. penit. che disciplina la detenzione domiciliare speciale sostitutiva disponendone la concessione al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»). (Classif. 155001).
Il principio dell’interesse preminente del minore – che ricomprende il diritto di ciascun genitore e del minore a godere di una mutua relazione – deve essere bilanciato con il fascio di interessi, pure di rilievo costituzionale, sottesi all’esecuzione della pena. Il punto di equilibrio sta nel fatto che questi ultimi, pur rilevanti, devono cedere, di regola, di fronte all’esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori. (Precedenti: S. 219/2023 - mass. 45888; S.102/2020 - mass. 43097).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione degli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost., l’art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit. che disciplina la detenzione domiciliare speciale disponendone la concessione al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre». L’inciso censurato, in via subordinata, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna viola i principi di uguaglianza, in rapporto alle discipline evocate quali tertia comparationis e, in particolare, alla detenzione domiciliare “ordinaria”, e dell’interesse preminente dei minori in quanto li priva, senza eccezioni, della possibilità di vivere una relazione continuativa con l’unico genitore ancora in vita, o in condizioni di assolvere le proprie responsabilità di cura. Resta fondamentale l’accertamento, da parte del giudice della sorveglianza, con il supporto dei servizi sociali, che il padre condannato non manifesti pericolo di commissione di ulteriori delitti e di fuga e che, altresì, il ripristino della convivenza con i figli minori, in alternativa rispetto all’affidamento a terze persone in grado di prendersene cura, risponda effettivamente ai loro interessi).
sentenza 52/2025massima n. 46771 Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenzione domiciliare speciale - Applicazione provvisoria della misura in caso di grave pregiudizio per il minore, come previsto per la detenzione domiciliare ordinaria - Omessa previsione - Violazione dell'interesse del bambino alla cura genitoriale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 167002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 31 Cost., l'art. 47- quinquies , commi 1, 3 e 7, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge. La detenzione domiciliare speciale - disciplinata dalla norma censurata dal Magistrato di sorveglianza di Siena - di natura "sussidiaria" e "complementare" rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria, di cui all'art. 47- ter , comma 1, lett. a ) e b ), ordin. penit., nonostante la diversità delle fattispecie regolate persegue la stessa finalità, quella di evitare, fin dove possibile, che l'interesse del bambino sia compromesso dalla perdita delle cure parentali, determinata dalla permanenza in carcere del genitore. La mancata previsione di una delibazione urgente nell'interesse del minore, ai fini dell'anticipazione cautelare della detenzione domiciliare speciale, impedisce invece il vaglio di quell'interesse in comparazione con le esigenze di difesa sociale, ed è suscettibile di determinare l'ingresso del bambino in istituti per minori nella non breve attesa della decisione collegiale. Tale esito viceversa può essere evitato quando lo consenta una prognosi favorevole riveniente dal buon pregresso carcerario del genitore, considerato che la quota di espiazione preliminare intramuraria rappresenta l'essenziale aspetto distintivo tra le due specie di detenzione domiciliare e che, dunque, la fisiologica sommarietà della valutazione è bilanciata dai dati oggettivi di un periodo di espiazione "osservata". ( Precedenti: S. 187/2019 - mass. 41428; S. 76/2017 - mass. 39545; S. 239/2014 - mass. 38138 ).
sentenza 30/2022massima n. 44649 Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare speciale - Concessione alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ritualmente accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto alle condannate madri di figli minori di anni dieci, nonché violazione dei principi di protezione e pieno sviluppo dei soggetti deboli e della tutela della maternità - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, Cost. - l'art. 47-quinquies, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ritualmente accertato in base alla medesima legge. Il limite di età dei dieci anni previsto dalla disposizione censurata dalla Corte di cassazione per l'accesso alla detenzione domiciliare speciale della condannata madre contrasta, quando si tratti di figlio gravemente disabile, con i principi di eguaglianza e di protezione e pieno sviluppo dei soggetti deboli, unitamente a quello di tutela della maternità, cioè del legame tra madre e figlio che non si esaurisce dopo le prime fasi di vita del bambino. Analogamente a quanto affermato nella sentenza n. 350 del 2003, infatti, la detenzione domiciliare speciale - finalizzata principalmente, come quella ordinaria, a tutelare il figlio, terzo incolpevole e bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure del detenuto - deve estendersi al figlio portatore di disabilità grave, il quale si trova sempre in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichica indipendentemente dall'età. Fermi restando gli altri requisiti richiesti (assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti ovvero, nei casi previsti dal comma 1-bis, di ulteriori delitti o di fuga), il tribunale di sorveglianza, in sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della misura e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, sarà chiamato a contemperare le esigenze di cura del disabile con quelle parimenti imprescindibili di difesa sociale e di contrasto alla criminalità. ( Precedenti citati: sentenza n. 350 del 2003, che ha esteso la detenzione domiciliare ordinaria alla madre condannata, e, nei casi consentiti, al padre condannato conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante; sentenze n. 187 del 2019, n. 99 del 2019, n. 211 del 2018, n. 76 del 2017 e n. 239 del 2014 ). Le misure della detenzione domiciliare ordinaria e speciale, oltre che alla rieducazione del condannato, sono primariamente indirizzate a consentire la cura dei figli e a preservarne il rapporto con la madre. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 76 del 2017, n. 239 del 2014, n. 177 del 2009 e n. 350 del 2003 ). Le relazioni umane, specie di tipo familiare, sono fattori determinanti per il pieno sviluppo e la tutela effettiva delle persone più fragili, e ciò in base al principio personalista garantito dalla Costituzione, letto anche alla luce degli strumenti internazionali, tra i quali soprattutto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Una tutela piena dei soggetti deboli richiede infatti anche la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana; inoltre, il diritto del disabile di ricevere assistenza nell'àmbito della sua comunità di vita rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2019, n. 232 del 2018, n. 2 del 2016 e n. 203 del 2013 ).
sentenza 18/2020massima n. 41590 Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale - Espiazione della frazione iniziale di pena secondo modalità agevolate - Divieto nei confronti delle madri condannate per i delitti indicati dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - Impossibilità per il giudice di valutare in concreto la sussistenza delle esigenze di difesa sociale sottese all'esecuzione della pena - Totale sacrificio del preminente interesse dei figli minori - Violazione della protezione dell'infanzia - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost. - l'art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, limitatamente alle parole "Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis,". La disposizione censurata dal Tribunale di Sorveglianza di Bari - che, nel significato reso palese dalla sua formulazione letterale, impedisce in assoluto alle predette condannate, anche laddove si sia verificata la condizione della collaborazione con la giustizia, di espiare la frazione iniziale di pena detentiva secondo le modalità agevolate ivi previste (presso un istituto a custodia attenuata, o, ricorrendone le condizioni, nel domicilio o presso luoghi di cura, assistenza o accoglienza) - introduce un automatismo preclusivo dell'accesso a un istituto, come la detenzione domiciliare speciale, primariamente volto alla salvaguardia del rapporto della madre condannata con il minore in tenera età. Lungi dal costituire bilanciamento di contrapposti interessi di rilievo costituzionale, tale preclusione assoluta - non consentendo al giudice di verificare la sussistenza in concreto, nelle singole situazioni, delle esigenze di difesa sociale sottese alla necessaria espiazione della pena detentiva da parte delle madri di minori infradecenni condannate per uno dei reati inclusi nell'elenco (complesso, eterogeneo, stratificato e di diseguale gravità) dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario - pretermette e sacrifica totalmente l'interesse del minore ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre, nonché la stessa finalità di reinserimento sociale della condannata (non estranea alla detenzione domiciliare speciale, quale misura alternativa alla detenzione). ( Precedenti citati: sentenza n. 239 del 2014, che, dichiarando l'incostituzionalità in parte qua dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, ha eliminato il divieto di accesso alla detenzione domiciliare speciale, dopo l'espiazione in carcere della prima frazione di pena, per le madri di minori infradecenni condannate per i delitti ivi indicati; sentenza n. 32 del 2016, sul carattere eterogeneo dell'elenco di reati contenuto nell'art. 4-bis ). L'istituto della detenzione domiciliare speciale, pur partecipando della finalità di reinserimento sociale del condannato, è primariamente indirizzato a consentire l'instaurazione, tra madri detenute e figli in tenera età, di un rapporto quanto più possibile "normale". In tal senso, si tratta di un istituto in cui assume rilievo prioritario la tutela di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore. ( Precedenti citati: sentenze n. 239 del 2014, n. 177 del 2009 e n. 350 del 2003). Affinché il preminente interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine, la legge deve consentire che la sussistenza e la consistenza di queste ultime siano verificate in concreto, e non già sulla base di automatismi che impediscono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni. Non si è quindi in presenza di un bilanciamento tra principi - e di una ragionevole regola legale - se il legislatore, impedendo al giudice di verificare in concreto, nelle singole situazioni, la sussistenza e consistenza delle esigenze di difesa sociale sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore, introduce un automatismo basato su presunzioni insuperabili, il quale comporta il totale sacrificio dell'interesse del minore. ( Precedente citato: sentenza n. 239 del 2014 ). Non è giustificato da finalità di prevenzione generale o di difesa sociale che - per una sorta di esemplarità della sanzione - la madre condannata per uno dei delitti elencati dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario debba inevitabilmente espiare in carcere la prima frazione di pena detentiva necessaria per accedere alla detenzione domiciliare speciale. Infatti, le esigenze collettive di sicurezza e gli obiettivi generali di politica criminale non possono essere perseguiti attraverso l'assoluto sacrificio della condizione della madre e del suo rapporto con la prole. ( Precedente citato: sentenza n. 313 del 1990 ).
sentenza 76/2017massima n. 39545 Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di incostituzionalità del divieto per le madri condannate per i delitti indicati dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 di scontare sin dall'inizio la pena detentiva secondo modalità agevolate - Effetti.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, limitatamente alle parole "Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis," non mette in pericolo le esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, dal momento che, da un lato, lo stesso comma 1-bis affida al prudente apprezzamento del giudice l'accesso della condannata alla detenzione nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero di cura, assistenza o accoglienza, condizionandolo all'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, e, dall'altro, rientrando l'istituto in oggetto tra le misure alternative alla detenzione, ai condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 resta pur sempre applicabile il complesso ed articolato regime previsto da tale disposizione per la concessione dei benefici penitenziari, in base, però, alla ratio della sentenza n. 239 del 2014, secondo la quale la mancata collaborazione con la giustizia non può ostare alla concessione di un beneficio primariamente finalizzato a tutelare il rapporto tra la madre e il figlio minore. ( Precedente citato: sentenza n. 239 del 2014 ).
sentenza 76/2017massima n. 39546 Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale per violazione di uno dei parametri evocati - Assorbimento delle censure riferite ad altri parametri.
L'accoglimento - per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost. - della questione di legittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, determina l'assorbimento delle ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost.
sentenza 76/2017massima n. 39547 Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale - Concessione del beneficio al padre di prole infradecenne solo se non vi è modo di affidare la prole ad altri soggetti - Denunciata lesione del principio solidaristico nonché disparità di trattamento rispetto alla madre, pregiudizio per lo sviluppo del minore e violazione dei principi a tutela dell'infanzia - Insufficiente descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verifica della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47- quinquies , comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, primo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale possa essere concessa al padre di prole infradecenne solo se non vi è modo di affidare la prole ad altri. Infatti, il rimettente non descrive adeguatamente la fattispecie concreta, con conseguente impossibilità di verifica della rilevanza della questione. -Sulla manifesta inammissibilità per carente descrizione della fattispecie v., citate, ex multis , ordinanze n. 96 e n. 15/2009.