Art. 47-sexiesAllontanamento dal domicilio senza giustificato motivo

La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, puo' essere proposta per la revoca della misura. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata e' punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed e' applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7

Testo vigente dal 23 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47sexies · fonte su Normattiva