Art. 26

[1]Abbandono o mancata riassunzione del servizio.

[2]II mobilitato per il servizio del lavoro che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre tre giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefissogli, e' punito con la reclusione, fino a due anni.

[3]La stessa pena si applica al mobilitato per il servizio del lavoro comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendo legittimamente assente, non lo riprende, senza giusto motivo, entro ventiquattro ore dalla cessazione del motivo di assenza.

Testo vigente dal 18 gennaio 1943, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-31;1611~art26 · fonte su Normattiva