Art. 5
Caratteristiche degli edifici penitenziari
Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati. ((Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attivita' lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.))
Testo vigente dal 10 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva