Art. 50-bis
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La semiliberta' puo' essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno ((dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater)) dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa.
Testo vigente dal 8 agosto 2009 al 20 agosto 2013 · versione 73 su Normattiva