Art. 57
Legittimazione alla richiesta di misure
. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonche' all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.
Testo vigente dal 10 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva