Art. 60Istituti di custodia preventiva

Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali. Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali. Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorita' giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario. Le case mandamentali e circondariali assicurano altresi' la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorita' di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito. Puo' essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per piu' mandamenti o circondari.

Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art60 · fonte su Normattiva