Art. 65Istituti per infermi e minorati

I soggetti affetti da infermita' o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento. A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art65 · fonte su Normattiva