Art. 98
[1]Liquidazione d'ufficio a favore dei mutilati e degli invalidi
[2]Il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio quando la ferita, lesione o infermita' riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorita' amministrative e sanitarie. In tal caso, se il militare, al termine dell'eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza, e' giudicato inidoneo a qualsiasi servizio perche' affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione o assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere d'ufficio i relativi atti sanitari alla competente commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare e' inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di pensione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva