Art. 72
Uffici locali di esecuzione penale esterna
Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione e' disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Gli uffici:
- a)svolgono, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
- b)svolgono le indagini socio-familiari ((e l'attivita' di osservazione del comportamento)) per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
- c)propongono all'autorita' giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
- d)controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorita' giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
- e)su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
- f)svolgono ogni altra attivita' prescritta dalla legge e dal regolamento.
Testo vigente dal 10 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva