Art. 73Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e' istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. La cassa ha personalita' giuridica, e' amministrata con le norme della contabilita' di Stato e puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. La cassa e' amministrata da un consiglio composto:

  • 1)dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
  • 2)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • 3)da un rappresentante del Ministero dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza. Nessuna indennita' o retribuzione e' dovuta alle persone suddette. Il patrimonio della cassa e' costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 23. I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art73 · fonte su Normattiva