Art. 80
Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72. L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro. Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato. Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, ((nonche' di mediatori culturali e interpreti,)) corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri. A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di 800 unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai. Le modalita' relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.
Testo vigente dal 10 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva