Art. 75 — Attivita' del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attivita':
- 1)cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;
- 2)cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;
- 3)assume notizie sulle possibilita' di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 77, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;
- 4)organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attivita' lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresi' la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle regioni;
- 5)cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;
- 6)segnala alle autorita' e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;
- 7)concede sussidi in denaro o in natura;
- 8)collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attivita' assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonche' delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il piu' efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati.
Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva