Art. 90 — Esigenze di sicurezza
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Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o piu' stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.
Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 31 ottobre 1986 · versione 0 su Normattiva