capo I — PRINCIPI DIRETTIVI
- Art. 1 — Trattamento e rieducazione
- Art. 2 — Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
- Art. 3 — Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
- Art. 4 — Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati
- Art. 4-bis — Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)