Art. 3
Parita' di condizioni fra i detenuti e gli internati
Negli istituti penitenziari e' assicurata ai detenuti ed agli internati parita' di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.
Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva