Il Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con le Amministrazioni del Fondo e della Banca e puo' delegare alla Banca d'Italia i compiti inerenti all'intervento dell'Italia nell'amministrazione dei due predetti Istituti.

Testo vigente dal 27 marzo 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-03-23;132~art3 · fonte del testo