All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 42.679.457.000 per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali". All'onere di L. 32.009.592.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al suddetto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parzialmente il citato accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali". Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-07;143~art2 · fonte su Normattiva