All'onere di lire 1 miliardo per l'anno 1965 si provvedera' mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. All'onere di lire 500 milioni per l'anno 1966 si provvedera' mediante utilizzazione di uguale somma disponibile nel Fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 aprile 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-04-05;210~art2 · fonte su Normattiva