Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione universale di Montreal 1967 In rapporto agli impegni da soddisfare. Il Commissario generale e' tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare, ed a rendere semestralmente, regolari rendiconti delle somme somministrategli.

Testo vigente dal 23 aprile 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-04-05;210~art7 · fonte su Normattiva