All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 366.788.000.000 per l'anno 1991 ed in lire 366.787.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 25 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-31;155~art3 · fonte su Normattiva