Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'ispettorato del credito.

Testo vigente dal 8 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;259~art13 · fonte del testo