Ai fini dell'estinzione dei disavanzi d'amministrazione accertati alla data del 31 luglio 1995 e certificati dal collegio dei revisori dei conti, e' autorizzata la concessione all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) e all'Istituto italo-africano di contributi straordinari rispettivamente nelle misure di lire 2.325 milioni e 850 milioni. Entro sessanta giorni dalla data di erogazione dei contributi di cui al comma 1, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare ai Ministeri vigilanti una relazione sullo stato delle procedure di estinzione.

Testo vigente dal 30 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-25;505~art2 · fonte su Normattiva